Rubrica ‘Quark’ – Focus sull’urbanistica: le distanze da rispettare quando si costruisce

GIANNI DI IORIO*

Con il bonus del ‘Piano Casa’, la volumetria dei fabbricati può essere aumentata in base ai regolamenti e leggi regionali. Questo nuovo volume edilizio può essere realizzato  nei casi in cui c’è una demolizione e ricostruzione di un fabbricato, per nuove costruzioni e per ampliamenti in larghezza o altezza degli edifici. Ma in questi casi le regole delle distanze legali quando bisogna rispettarle? La risposta è facile e intuitiva: sempre, ad eccezione del caso in cui un fabbricato esistente è ubicato ad una distanza non più consentibile dal Regolamento Edilizio Comunale. Il costruttore del fabbricato, nel caso della ristrutturazione edilizia di fedele demolizione e ricostruzione, può mantenere quella distanza oggi non più consentita.

Nell’ occasione in cui il costruttore nella ristrutturazione edilizia, però, vuole aggiungere  del volume premiante, derivante dal “Piano Casa” o da altre norme, il nuovo volume da costruire, deve rispettare le distanze oggi previste dal Regolamento Edilizio Comunale,  è evidente che se ciò non è possibile, il bonus volumetrico non può essere realizzato.

Analizziamo la sentenza 17043/2015 della Cassazione. La giurisprudenza, nel senso dell’iter giurisprudenziale, è stata contorta e contraddittoria: infatti il giudizio di primo grado ha coinciso con quello della Cassazione, mentre la sentenza di secondo grado ha dato ragione al costruttore del fabbricato interessato alla ristrutturazione edilizia della demolizione e ricostruzione permettendo che il bonus premiante del nuovo volume, insieme all’esistente volume, potesse mantenere le distanze non più attuabili appartenenti al vecchio fabbricato esistente.

 La colpa, a mio giudizio, è sicuramente del ufficio tecnico comunale che ha favorito tale l’intervento considerandolo totale ristrutturazione edilizia, pur avendo il nuovo volume premiante.

A questa sentenza si è giunti grazie all’intuito di un confinante che, essendo stato danneggiato dalla costruzione dall’ampliamento reso possibile dal bonus,  attraverso il suo tecnico e legale di fiducia, ha fatto rispettare ciò che sono le norme elementari dell’Urbanistica facendo valere i sui diritti.

Cari lettori, per il caso trattato, voglio attirare la vostra attenzione rivolgendovi delle domande: è giusto che un tribunale in secondo grado possa commettere un orrore simile dando ragione al costruttore? L’ufficio tecnico e forse l’amministrazione comunale, commettendo un orrore del genere, ha fatto una cortesia o una scortesia all’amico costruttore? È legittimo che, per un caso così chiaro, di una norma altrettanto semplice,  il confinante per  far rispettare i suoi diritti ha dovuto aspettare 17 anni?

A voi larga sentenza!

* Questa rubrica sarà curata da Gianni Di Iorio,  molisano, laureato in ingegneria,

architettura e pianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica-ambientale.

Il suo obiettivo è trattare argomenti scientifici e tecnologici,

usando un linguaggio semplice e diretto alla portata di tutti.

Exit mobile version