Il Molise in zona rossa: la conferma dall’Istituto Superiore di Sanità. Ecco cosa cambia

Il Molise entra in zona rossa. La conferma durante la conferenza stampa di presentazione del monitoraggio settimanale delle regioni.

“Valutando l’alta incidenza sulla costa, avevamo chiesto chiarimenti alla Regione Molise che ci ha espresso la volontà di considerare l’opportunità di andare in zona rossa. Non possiamo che accogliere questa richiesta”, sono state le parole di Gianni Rezza, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità che, di fatto ha anticipato quella che sarà l’ordinanza del ministro Speranza.

In Molise l’Rt è sceso, passando da 1.4 di venerdì scorso a 1.11, ma il rischio è l’alta probabilità di progressione nelle prossime settimane.

5 complessivamente le regioni che restano a ‘rischio alto’ e che sono Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria. Ma va male anche alla Basilicata che pure dovrebbe passare al colore rosso, mentre la Sardegna potrebbe essere la prima regione d’Italia ad entrare nella tanto ambita zona bianca.

SPOSTAMENTI

Fino al 5 marzo 2021 (dal 6 entrerà in vigore il nuovo decreto), in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
– è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica).
– tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

BAR E RISTORANTI

In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

MUSEI E CHIESE

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

SCUOLE

Nelle zone rosse la riapertura delle scuoleriguardalescuole dell’infanzia, le elementari e la prima mediaDalla seconda media in su si va in DaD. Fatte salve le ordinanze dei presidenti di regione o dei singoli sindaci.

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