La sentenza riconosce, dunque, che i limiti stabiliti dall’Agenzia ambientale con il provvedimento della Regione erano e sono tutti validi: Arpa aveva imposto un potenziale di combustione più basso, fissando soglie di emissione inferiori e conformi alle condizioni prefissate per limitare l’inquinamento.
In modo particolare, un passaggio della sentenza giudica infondato il ricorso impugnato da Herambiente e che, al contempo, motiva la legittimità e la bontà tecnica e scientifica dell’attività di Arpa Molise: “Tutti i motivi del ricorso sono destituiti di fondamento. Non va sottaciuto che, nel caso di specie, l’A.R.P.A. Molise – incaricata dell’istruttoria nel procedimento di A.I.A. – ha rimesso al Servizio valutazioni ambientali della Regione Molise un “rapporto istruttorio” e un “piano di monitoraggio e controllo” che assumono a riferimento studi tecnico-scientifici su emissioni in atmosfera, scarichi idrici, residui della combustione, scorie, ceneri pesanti pericolose, mentre recepiscono indicazioni e prescrizioni della normativa regionale e della pianificazione regionale in materia ambientale, di tutela dell’aria e delle acque”.
“Le valutazioni dei giudici amministrativi – fa sapere il commissario straordinario, Antonella Lavalle – danno così fondamento e congruità di motivazione al provvedimento Aia impugnato dall’Agenzia ambientale regionale: la sentenza, infatti, rafforza il ruolo di Arpa e conferma l’assolvimento del compito prioritario dell’Agenzia, ovvero quello di fornire, tra l’altro, assistenza tecnica alla Regione al fine di indicare il miglior livello di tutela ambientale, nonché di rispondere alle richieste dei cittadini e definire le condizioni di sicurezza di una determinata località, controllando e prevenendo i fattori di inquinamento”.