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Rubrica legale / Rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ultimi giorni per beneficiare della misura

GIULIANA IANNETTA*

Negli ultimi anni, si è assistito ad una imponente crescita delle cartelle esattoriali predisposte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e notificate ai cittadini, i quali, complice la persistente crisi economica generale, non sono più riusciti ad onorare i propri debiti con lo Stato.

In questo triste contesto, è stato indispensabile un intervento normativo per introdurre diverse misure al fine di consentire ai contribuenti di “fare pace” con il Fisco: il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in legge n. 136 del 30 dicembre 2018.

Il nostro legislatore, in particolare, ha predisposto una serie di istituti che consentono ai contribuenti di sanare la propria posizione debitoria, usufruendo di qualche sconto. Tra questi ultimi, in particolare, rientra la rottamazione ter delle cartelle esattoriali.

DEBITI DEFINIBILI. La rottamazione ter può essere richiesta per i carichi affidati all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 in relazione a qualsiasi tipologia di debito che il contribuente abbia maturato nei confronti del fisco.

Restano esclusi, infatti, soltanto quelli relativi a:

  • risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La domanda di adesione alla misura può essere presentata anche da coloro che abbiano già aderito alle precedenti rottamazioni, ma ne siano decaduti per non aver pagato tempestivamente quanto previsto. Qualora questi ultimi, invece, abbiano provveduto a regolarizzare le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018 oppure risiedano nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017, non devono presentare alcuna domanda, rientrando automaticamente nella nuova definizione agevolata 2018, e riceveranno, entro il 30 giugno 2019, un nuovo piano di rateizzazione.

I debitori, inoltre, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, potranno utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

SOMMA DA PAGARE. L’adesione alla sanatoria consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo, contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Alla somma da pagare, inoltre, va aggiunto quanto maturato dall’agente di riscossione a titolo di aggio e spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

In caso di rateizzazione, infine, l’importo degli interessi dovuti su ciascuna delle rate sarà pari allo 0,3%.

COME ADERIRE. I debitori, innanzitutto, possono verificare quale sia la propria posizione debitoria presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione oppure sul relativo sito. Online è disponibile, infatti, il servizio “Fai D.A. te”, che può essere utilizzato sia in area pubblica, allegando semplicemente il proprio documento di identità, che in modalità riservata, utilizzando lo Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle Entrate o dall’Inps. Sulla suddetta pagina web, dunque, è possibile chiedere la ricezione via email di un prospetto informativo, ovvero un elenco contenente le cartelle e gli avvisi di pagamento che possono essere rottamati o soggetti a saldo e stralcio, con l’indicazione dell’importo concretamente dovuto.

Chiarita la propria posizione, il contribuente, ove lo ritenga vantaggioso, può presentare la propria richiesta di adesione entro il 30 aprile 2019, via web o compilando l’apposito modulo cartaceo, disponibile in tutti gli sportelli e sul sito web dell’Agenzia, e:

  1. inviare lo stesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo della Direzione Regionale di riferimento indicata sul modulo, insieme alla copia del documento d’identità;
  2. consegnarlo ad uno sportello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  3. delegare un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro.

L’Agenzia, entro il 30 giugno 2019, invierà al debitore la comunicazione delle somme dovute, con l’indicazione dell’importo totale da pagare e di quello delle singole rate, nonché della data di scadenza di ciascuna di esse, insieme agli appositi bollettini.

IL PAGAMENTO. Il contribuente potrà saldare il proprio debito, corrispondendo quanto dovuto in un’unica soluzione oppure con la rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate distinte in 5 anni, di cui le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019 e le restanti sedici, a partire dal 2020, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno successivo.

Coloro che siano decaduti dalla rottamazione bis per non aver pagato quanto dovuto, invece, possono chiedere di onorare il proprio debito con un massimo di 10 rate di pari importo, ripartite in 3 anni. Nel caso in cui, invece, questi ultimi abbiano regolarizzato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018 oppure risiedano nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017, riceveranno, entro il 30 giugno 2019, dieci bollettini per il pagamento del residuo a rate di pari importo, ripartite in 5 anni. La prima dovrà essere pagata entro il 31 luglio, la seconda il 30 novembre e le otto successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

In caso di pagamento tardivo di una rata, purché entro cinque giorni dalla scadenza, il debitore non incorrerà in decadenza, potendo continuare a beneficiare dei vantaggi della rottamazione ter.

*Rubrica legale di CBlive a cura dell’avvocato Giuliana Iannetta

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