Consulenza fiscale

Modello 730/2014, si avvicina la scadenza: tutte le ultime novità

modello_730_2014_istruzioni-300x225GIUSEPPE MOFFA

Si avvicina come ogni anno la scadenza per la consegna del modello 730/2014. Scaduto il primo termine fissato al 30 aprile (la consegna al sostituto d’imposta), ricordiamo sin da subito come il termine di presentazione del modello 730/2014 al CAF o al commercialista sia slittato al 3 giugno in luogo della precedente scadenza (31 maggio), il tutto considerato che il 31 cade di sabato e che il 2 giugno è festa della Repubblica (fermo restando ulteriori proroghe di scadenza). Inoltre, per chi deve presentare il modello Unico 2014 in forma cartacea entro il 30 giugno presso gli uffici postali ed entro il 30 settembre online per via telematica.

Entriamo adesso nel vivo del delicato capitolo connesso al modello 730/2014, cercando di capire chi è tenuto a presentarlo, quali siano i vantaggi connessi allo stesso modello 730 2014 e quali siano le novità previste per l’anno in corso.

È, innanzitutto, bene sottolineare come il modello 730/2014 debba essere presentato da lavoratori dipendenti, pensionati, individui che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, soci di cooperative di produzione e lavoro, individui impegnati in lavori socialmente utili, personale della scuola a tempo determinato e lavoratori che maturino redditi di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014.

Non possono invece utilizzare il modello 730/2014 i contribuenti che nel corso del 2013 abbiano maturato redditi d’impresa (anche in forma di partecipazione), redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva e redditi provenienti da trust in qualità di beneficiario.
Per quel che concerne i vantaggi connessi al modello 730/2014 va innanzitutto sottolineato come l’atto di compilazione non richieda calcoli essendo abbastanza intuitivo; i rimborsi arrivano velocemente perché vengono conteggiati direttamente all’interno della busta paga di luglio o nell’assegno pensionistico di agosto. Inoltre, a partire dalla modello 730/2014 (per gli scorsi anni non era consentito) è possibile impiegare il credito risultante per versare l’IMU o altre imposte.

Per quanto riguarda invece il capitolo connesso alle detrazioni d’imposta, sempre a partire dal modello 730 2014 vanno registrati importanti cambiamenti; le detrazioni d’imposta passano infatti da 800 a 950 euro per ogni figlio a carico con età pari o superiore a 3 anni e da 900 a 1.220 euro per ogni figlio che non superi la soglia dei 3 anni. Le detrazioni per figli affetti da disabilità passano invece a 400 euro (prima erano attestate sui 200 euro).

Il modello 730/2014 presenta sicuramente moltissime novità, la più importante delle quali riguarda la possibilità di presentare tale modello dichiarativo anche in assenza di sostituto d’imposta, sia nel caso in cui il contribuente abbia maturato un credito, sia nel caso in cui lo stesso debba procedere al versamento delle imposte a debito.

Dal modello 730 emerge un credito Dal modello 730 emerge un debito
 In entrambi i casi può essere presentato il modello 730 anche in assenza del sostituto d’imposta
(ovviamente, ove siano rispettati i requisiti richiesti)

Ovviamente sono richiesti specifici presupposti per poter accedere alla compilazione del modello 730: entriamo nel merito degli stessi. Possono presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta i contribuenti che: nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

730 senza sostituto: nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Con riferimento ai “redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente” deve farsi riferimento alle seguenti tipologie di reddito:

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g)

  1. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;
  2. compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  3. borse di studio, sussidi di studio o di addestramento professionale;
  4. indennità corrisposte per cariche elettive (membri del Parlamento europeo esclusi);
  5. compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore);
  6. compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
  7. assegni periodici, alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
  8. somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
  9. remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;
  10. compensi per lavori socialmente utili.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può:

  1. trasmettere telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  2. in alternativa, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, può consegnare la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Dal modello 730 senza sostituto emerge un debito: trasmissione telematica del Modello F24 da parte dell’intermediario; consegna al contribuente del Modello F24. Sarà quest’ultimo ad effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale o utilizzando i servizi telematici. Il modello F24 andrà consegnato almeno 10 giorni prima.

Nel caso in cui dal modello 730 senza sostituto emerga un credito occorre distinguere due casi: il contribuente può aver deciso di fornire all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale; il contribuente può non averle fornite. In questa tabella si evince come in sostanza viene incassato il credito che emerge dal modello 730 senza sostituto:

IL CONTRIBUENTE HA FORNITO LE COORDINATE DEL SUO C/C BANCARIO O POSTALE

(La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate)

 

IL RIMBORSO VIENE ACCREDITATO SUL CONTO CORRENTE INDICATO

 

IL CONTRIBUENTE NON HA FORNITO LE COORDINATE DEL SUO C/C BANCARIO O POSTALE

 

IMPORTI < 1.000 EURO

 

IL CONTRIBUENTE RICEVE UN INVITO A PRESENTARSI IN UN QUALSIASI UFFICIO POSTALE DOVE POTRÀ RISCUOTERE IL RIMBORSO IN CONTANTI

 

IMPORTI > O = 1.000 EURO

 

IL RIMBORSO VIENE ESEGUITO CON L’EMISSIONE DI UN VAGLIA DELLA BANCA D’ITALIA

 

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