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Rubrica fiscale: dal 2015, in fase sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata

730GIUSEPPE MOFFA

Dall’aprile 2015, in fase di sperimentazione, arriverà la dichiarazione dei redditi precompilata sui redditi 2014. Lo prevede la bozza del decreto legislativo in Consiglio dei ministri che attua la delega fiscale. La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730, spiega il governo in una nota. Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni  del 2016  i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie), aggiunge Palazzo Chigi: così dovrebbero rientrarvi anche le spese sanitarie da portare in detrazione.

Nel dettaglio: entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente. Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:

•             accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;

•             integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.

Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

Per le modifiche ci saranno tre canali: direttamente on line,tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate; tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; attraverso un Centro di assistenza fiscale (Caf) o un professionista abilitato.

Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei Cud da parte dei sostituti. Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio, spiega ancora Palazzo Chigi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato “due decreti legislativi di semplificazione fiscale: Una grande opera di semplificazione, per uno stato vicino al cittadino e un fisco amico”, ha annunciato il ministro Maria Elena Boschi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Modifiche che ”non riguardano solo le dichiarazioni (dei redditi) ma sono un provvedimento a tutto tondo. Inizierà anche il percorso di riforma del catasto con la costituzione delle commissioni (censuarie, ndr) che rivedranno il catasto”.

Resta ferma “la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie”.

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