Consulenza fiscale

Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: regime fiscale agevolato

contribuenti minimiGIUSEPPE MOFFA

Oggi, chi si avvicina ad una nuova attività, in veste di imprenditore o libero professionista, si trova a dover valutare i diversi regimi fiscali agevolati alternativi a quello ordinario al fine di scegliere quello più adatto alle proprie caratteristiche.

Vedremo, in questa rubrica, di capire qualcosa di più sul nuovo regime di favore per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità introdotto dal D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modifica dalla L. 15.7.2011, n. 111. Questo regime, come previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, ha apportato profonde modifiche al precedente regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall’art. 1, co. da 96 a 117, L. 24.12.2007, n. 244.

È volto sicuramente a favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani, di lavoratori in mobilità, e quindi di conseguenza il rafforzamento della struttura produttiva. Di fatto, l’ex regime dei minimi è stato assorbito dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che, seppur incardinato sulle disposizioni che regolavano il precedente regime, presenta rilevanti caratteri di novità in merito ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità ed alla misura dell’imposta sostitutiva dovuta, scesa al 5% a partire dall’1.1.2012. I requisiti per l’accesso al nuovo regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione. Il requisito della novità presuppone che l’attività non si configuri come prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore autonomo o dipendente, anche a titolo occasionale. Le uniche eccezioni ammesse a tale regola generale sono:

• le attività svolte nel periodo di pratica professionale di arti o professioni;

• il lavoro precario (ad esempio, mediante collaborazioni coordinate continuative) per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente;

• lo stato di mobilità a seguito di scelte indipendenti dalla volontà del contribuente;

• le prestazioni occasionali e l’esercizio di lavoro autonomo da parte di un soggetto fuoriuscito dal mondo del lavoro perché in pensione.

Per accedere al nuovo regime agevolato è necessario, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti previsti all’art. 27, co. 1-2, D.L. 98/2011 e all’art.1, co. 96 e 99, L. 244/2007.

In particolare, il contribuente deve presumere di:

  1. percepire ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori euro 30.000. Questo limite non va superato anche nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto (imprenditore o professionista);
  2. non sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
  3. non effettuare cessioni all’esportazione;
  4. non erogare somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  5. non effettuare acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000 (nel periodo di permanenza nel regime fiscale agevolato).

In sostanza, mentre l’ex regime dei minimi era applicabile da chiunque avesse i requisiti previsti dalla L. 244/2007, non essendo preclusiva, ad esempio, la circostanza che il contribuente fosse già in attività, il nuovo regime fiscale di vantaggio è destinato solo a coloro che iniziano una nuova attività, ovvero l’hanno iniziata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto il precedente regime dei minimi (1.1.2008).Si sottolinea, però, che tale fattispecie, è difficilmente utilizzata dai giovani che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro, oggetto del presente articolo.

Sono esclusi dal regime di vantaggio i soggetti che ricadono in una qualsiasi delle seguenti categorie:

  • si avvalgono di regimi speciali Iva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per l’editoria, le agenzie di viaggi o turismo, l’agricoltura e le attività connesse, la pesca o gli agriturismo;
  • non sono residenti in Italia;
  • effettuano attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) o di mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente;
  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o a  S.r.l.  a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Il nuovo regime di vantaggio può essere mantenuto per 5 anni a partire dal periodo d’imposta di inizio dell’attività, intendendosi per inizio di una nuova attività produttiva lo svolgimento effettivo e l’inizio della stessa e non l’apertura della partita Iva. Ai contribuenti sotto i 35 anni di età è consentito usufruire di tale regime fino al compimento del35° anno, indipendentemente dalla data di inizio. Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente all’anno 2008 mediante l’adozione del precedente regime di minimi è possibile il mantenimento del regime fino al 35° anno di età oppure per un quinquennio dall’inizio dell’attività. L’uscita dal regime dei minimi può avvenire per opzione (scegliendo, ad esempio, il regime ordinario) oppure per legge, a seguito della perdita dei requisiti sopra specificati o per il superamento dei limiti previsti per i ricavi o i beni strumentali o allorquando il contribuente ricada in una delle categorie non ammesse al regime fiscale di vantaggio. Diversamente da quanto accadeva per l’ex regime dei minimi, una volta optato per la fuoriuscita dal regime fiscale di vantaggio, è impossibile il reingresso. A seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi, il contribuente deve provvedere ad istituire i registri obbligatori, a rispettare gli adempimenti fiscali previsti dal regime adottato ed applicare la rettifica dell’Iva relativa ai beni o servizi invenduti o rientranti nella categoria dei beni strumentali. In caso di superamento della soglia prevista sui ricavi, il contribuente transiterà nel regime ordinario a decorrere dall’anno successivo, mentre se i ricavi eccedono il valore di 45mila euro l’uscita dal regime dei minimi avviene retroattivamente a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si manifesta il superamento del limite.

 

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