Consulenza fiscale

Rubrica fiscale: il regime fiscale agevolato (o forfettario) per i lavoratori autonomi previsto dalla Legge di Stabilità

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GIUSEPPE MOFFA

La nuova Legge di Stabilità introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere da gennaio 2015. Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o “regime forfetario”, prevede in breve una determinazione particolarmente semplificata del reddito; l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP e adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi. Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla ‘struttura minimale’.

Diventa quindi necessario fare un confronto tra i regimi in vigore al fine di valutare la convenienza ad  adottare uno o l’altro. Nell’ambito della Legge di Stabilità 2015 è contenuto il nuovo regime forfetario “aperto” a tutti i contribuenti persone fisiche. Considerato che lo stesso è applicabile dall’1.1.2015, si pone la necessità di effettuare delle valutazioni di convenienza per i contribuenti che rispettano i requisiti di accesso previsti per il nuovo regime.

Va infatti evidenziato che:

  1. i contribuenti attualmente in regime dei minimi possono scegliere se proseguire con detto regime fino alla scadenza naturale o adottare il nuovo regime forfetario;
  2. i contribuenti attualmente in regime ordinario devono decidere se è conveniente adottare il nuovo regime forfetario.

La scelta tra regime forfetario e regime dei minimi riguarda esclusivamente coloro che al 31.12.2014 adottano tale ultimo regime; di conseguenza va valutata anche l’opportunità di anticipare l’eventuale inizio dell’attività nel 2014 adottando il regime dei minimi al fine di poter scegliere tra le 2 opzioni. Diversamente, per coloro che iniziano l’attività dal 2015, la scelta riguarda l’applicazione del regime forfetario, essendo abrogato l’attuale regime dei minimi.

I soggetti che:

  • hanno più di 35 anni di età : possono beneficiare del “regime dei minimi” per i primi 5 anni di attività;
  • hanno meno di 35 anni : possono beneficiare del “regime dei minimi”, oltre che per i cinque anni, anche sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

L’attuale “regime dei minimi” è molto favorevole perché, applicandolo, si paga solo una imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto (fatturato – spese).

Nel nuovo regime forfettario:

  • il limite di fatturato, dagli attuali 30.000,00 varia da un minimo di 15.000 fino ad un massimo di 40.000 sulla base dell’attività svolta;
  • 15.000 fino ad un massimo di 40.000 sulla base dell’attività svolta;
  • l’imposta sostitutiva sale dal 5% al 15%;
  • l’imposta non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma sulla base di coefficienti di redditività a seconda dell’ambito di il limite dei beni strumentali acquistabili sale da 15.000,00 euro a 20.000,00 euro;
  • sono ammesse spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a 5.000,00 euro all’anno;
  • è previsto, limitatamente alle imprese, un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo.

Il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

Per le nuove attività (START UP) che rispettano i requisiti per il regime forfetario (requisiti di accesso e fattispecie di esclusione) che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito è determinato in modo forfettario è ridotto a un terzo. Per godere di tale agevolazione è necessario che vengano rispettati i requisiti attualmente previsti per i contribuenti minimi.

Entrambi i regimi si caratterizzano per le seguanti peculiarità:

  1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali
  2. Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti
  3. Esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
  4. Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi
  5. Esclusione dall’IRAP
  6. Esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri

A seguito dell’introduzione del nuovo regime sono soppressi dall’1.1.2015 gli attuali regimi minori; tuttavia, per coloro che al 31.12.2014 applicano il regime dei minimi, è prevista una clausola di salvaguardia che consente di proseguire con tale regime, fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquiennio

dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Alla luce di quanto sopra accennato, si rende opportuno valutare la scelta di quale regime adottare.

Come accennato, ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i contribuenti minimi e pertanto:

  • non addebita l’IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
  • non detrae l’IVA a credito sugli acquisti.

L’esclusione dall’IVA rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA in quanto, mentre dal lato delle cessioni/prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell’IVA e quindi l’effetto è neutro, il contribuente forfetario perde l’IVA assolta sugli acquisti.

Per quanto riguarda il carico fiscale va evidenziato che nel confronto tra regime dei minimi e regime forfetario risulta sempre più conveniente l’attuale regime dei minimi che prevede un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5%, anziché del 15%, applicata ad un reddito che risulta tendenzialmente inferiore in quanto influenzato dalla deduzione sia dei costi analitici che del costo dei beni strumentali.

Dal confronto si possono formulare le seguenti considerazioni:

  • il regime forfettario è vantaggioso per i contribuenti che operano prevalentemente con consumatori finali;
  • il volume di ricavi/compensi differenziato per categorie economiche e la limitazione nella dotazione dei beni strumentali (non superiore a € 20.000) e nei costi del lavoro (non superiore a € 5.000) suggerisce l’adozione da parte delle imprese di servizi e dei lavoratori autonomi;
  • le attività ad alto valore aggiunto, ossia il cui fattore principale è costituito dal lavoro del titolare, sono favorite in quanto è limitata la perdita dell’IVA sugli acquisti;
  • non è consigliabile per i soggetti che presentano un’elevata variabilità dei ricavi/compensi che può comportare il superamento della soglia prevista per il regime; l’entrata/uscita dal regime è infatti particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo;
  • il nuovo regime non è conveniente in presenza di carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, salva la presenza di altri redditi.

 

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