Consulenza fiscale

Rubrica fiscale: dal 1° ottobre 2014 è diventato più difficile pagare le tasse

GIUSEPPE MOFFA F24GIUSEPPE MOFFA

Pagare le imposte è diventato più difficile dallo scorso 1° ottobre. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti, le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l’acconto Tasi dopodomani, giovedì 16 ottobre (sempre che l’F24 sia superiore a 1.000 euro).

Non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24: superiori a mille euro; o di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.

In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

Lo stabilisce l’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).

Sempre valide le limitazioni per i soggetti IVA – I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.

F24 cartaceo ancora valido per pochi – I titolari di partita IVA non possono mai usare l’F24 cartaceo. Esso è utilizzabile solo se il saldo finale, senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro.

Home banking – È pagabile tramite l’home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l’F24 se non vi sono compensazioni di crediti IVA (annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 euro annui e se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, è positivo (cioè a debito ovvero diverso da zero).

F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel – È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi.Per l’F24 web e l’F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l’F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell’F24 viene scartata se non c’è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).

In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l’F24 web o l’F24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l’F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Dunque, ricapitolando le varie casistiche:

“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni – Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.

Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:

– “F24 online”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

– “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;

– “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.

F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni – Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:

– dall’Agenzia delle Entrate;

– oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative):

– i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;

– i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni – Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione: – dall’Agenzia delle Entrate; – oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative): • i servizi “F24 on line”, “F24 web” e F24 cumulativo”; • i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

F24 cartaceo – Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

F24 cumulativo – L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi,

Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega.

Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.

In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.

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