Autista Seac licenziato, reintegrato nel posto di lavoro dalla Corte d’Appello. Ribaltata sentenza di primo grado

Il Palazzo di Giustizia di Campobasso
Il Palazzo di Giustizia di Campobasso

La Corte d’Appello di Campobasso, ribaltando la sentenza del Tribunale del lavoro di primo grado, ha disposto la reintegra nel posto di lavoro di un autista della SEAC S.r.l. licenziato illegittimamente dall’azienda che aveva comminato al lavoratore la sanzione disciplinare espulsiva in violazione delle norme di legge e del CCNL applicato, sul presupposto che avrebbe fruito arbitrariamente di un giorno di permesso per motivi sindacali. La società era giunta a tale determinazione dopo aver fatto pedinare il lavoratore da un investigatore privato.

I legali Vincenzo Iacovino e Claudio Fasciano hanno, invece, sostenuto che il lavoratore era rimasto a casa fino alle ore 16, svolgendo attività sindacale volta all’esame dei documenti contabili quale revisore contabile in vista della successiva assemblea sindacale del 31.12.2014.

La Corte d’Appello, accogliendo la tesi dello Studio Legale Iacovino, ha ritenuto che l’utilizzo per finalità diversa dei permessi giustifica il venir meno dell’obbligo retributivo del datore di lavoro ma giammai la sanzione per assenza arbitraria. Pertanto, il datore di lavoro pur potendo accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti per la fruizione dei permessi, cosa che ha fatto tramite investigatore privato, giammai avrebbe potuto licenziare il lavoratore. In ogni caso, la Corte d’Appello ha ritenuto sproporzionato il licenziamento disposto sul presupposto che per il CCNL l’assenza arbitraria sino a tre giorni, anche qualora fosse ipotizzabile l’arbitrario, è comunque punita con una sanzione conservativa, derivandone anche per tale motivo la nullità del recesso.

Infine, la Corte ha ulteriormente osservato che la società, nonostante avesse licenziato il dipendente, per venir meno del vincolo fiduciario, adibendo il lavoratore stesso ad attività di autista, per ben 2 mesi oltre la conoscenza della sentenza, ha determinato acquiescenza al disposto licenziamento.

Il lavoratore e i suoi avvocati esprimono soddisfazione, in quanto ogni loro tesi difensiva è stata accolta dal giudice di appello. Ancora una volta si registra una sentenza correttiva avverso provvedimenti abnormi oltre che ingiustificati posti in essere da  datori di lavoro in dispregio delle più elementari regole espresse dai contratti collettivi e, pertanto, dei conseguenti diritti fondamentali dei lavoratori.

 

 

Redazione

CBlive

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