Politica

Election day di domenica 25 maggio: le modalità di voto della consultazione per il rinnovo del Parlamento Europeo e per le elezioni di sindaci e consigli comunali

urneTutto pronto per l’Election day di domenica, quando i cittadini del Molise saranno chiamati alle urne sia per il rinnovo dei 73 membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, sia per le amministrative di ben 59 centri della regione. Seggi aperti dalle 7 alle 23 del 25 maggio.

Lo scrutinio per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle 23 di domenica, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.  Per le comunali lo spoglio avrà, invece, inizio alle 14 di lunedì 26 maggio.

Per votare è necessario recarsi al seggio muniti della tessera elettorale e di un valido documento di identità.

Come si vota:

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti di regioni a statuto ordinario  – scheda azzurra

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

•    per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

•   tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il  candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;

•   tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”);

•   tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;

•   solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

È necessario ricordare come:

–    le preferenze per gli aspiranti consiglieri devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

–    ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, in questo caso esse devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi. In questo caso il voto si esprimerà tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15mila abitanti di regioni a statuto ordinario – scheda azzurra

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

•  tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

•  tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;

• tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco. Anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;

•  manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
Bisogna tenere ben presente come:

•  le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

•  nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale

•  nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare però candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15mila abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso si dovesse realizzare tale ipotesi, il voto si esprimerà tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Elezioni Europee

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto. Arancione è il colore attribuito al Molise.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può anche esprimere la preferenza, che dovrà essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

È possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.

I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome oppure solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di omonimia fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

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