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Chiusure e norme anti Covid estese ad altri comuni

Disposizioni anti Covid estese ad altri comuni

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  Le disposizioni, contenute nell’ordinanza n. 7 del 31 gennaio 2021, vengono estese ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

Di seguito le norme che dovranno essere adottate

a. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale,

nonché all’interno del medesimo territorio,  salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale vigente;

b. Sospese le attività commerciali al dettaglio,

fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c. Sospese le attività dei servizi di ristorazione

fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

d. Sospese le attività sportive, anche all’aperto.
e. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria

in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f. Sospese le attività inerenti servizi alla persona,

diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 14 gennaio 2021;

g. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro;

 il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

3. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche,

con esclusione della scuola dell’infanzia, di predisporre misure organizzative idonee a garantire ai suindicati studenti la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica a distanza.

Carola Pulvirenti

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