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La bici dove la metto? Nel cortile. No, nell’androne. Facciamo che vado a piedi…

bici condominioMARCO MASCIANTONIO

‘Uso comune’ uguale liti condominiali. È facile spiegare che quando ci sono più ‘proprietari’ maggiori possono diventare le pretese, anche se queste sono letteralmente campate in aria. E con l’arrivo della bella stagione (arriva?) tornano a presentarsi gli annosi problemi riguardanti le biciclette parcheggiate nei cortili e negli androni condominiali. Vediamo oggi cosa prevedere la giurisprudenza a riguardo.

Partiamo da un concetto base: chi e come può usare il bene comune.

“Il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l’altrui pari uso. La nozione di pari uso della, cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256)”. L’area comune si può usare, ma sempre senza arrecare danni o disparità tra i vari beneficiari.

Nello specifico “al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell’edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consenso” (Cass. 21 settembre 2011 n. 19205).

Quindi se il condominio ha un regolamento che vieta determinati usi delle parti comuni, nel nostro caso il parcheggio delle biciclette, la bici non può essere lasciata nelle aree comuni. Per quanto riguarda l’androne, invece, possiamo senza ombra di dubbio dire che esso non è un parcheggio e in nessun caso possiamo appropriarci in questo senso dell’area. Le bici potranno essere lasciate temporaneamente (salvo divieti regolamentari) se effettivamente possibile ad un numero limitato di condomini (immaginiamo un condominio di 60 unità immobiliari con un unico androne… mettere almeno 60 bici produrrebbe una vera e propria esposizione a due ruote), senza arrecare danno e sporcizia.

La bici quindi dove la mettiamo? Se non abbiamo un garage e, soprattutto, non abbiamo voglia di litigare, meglio uscire a piedi…

 

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