Cronaca

Coronavirus, 4 casi in Molise. 77 persone in isolamento e 134 sorvegliati

L'ultimo contagio a Termoli

3mila è il numero delle persone contagiate in Italia (3089). Di queste, 2706 sono i contagiati attivi in Italia, di cui 1344 ricoverati e 295 in terapia intensiva. Le vittime dell’epidemia sono 107 (il 3,47% del totale dei contagiati, in lieve aumento rispetto al 3,15% di ieri), mentre è salito sia in termini assoluti che percentuali il numero dei guariti: sono 276 (l’8,94%).

Anche il Molise fa i conti con il contagio.

Il quarto caso è quello di un uomo di Termoli risultato positivo. Si tratterebbe di un uomo della città adriatica tornato da un viaggio già influenzato. Il quinto caso quest’ultimo, se si considera l’uomo di Sesto Campano ricoverato allo Spallanzani.

Negativo, invece, il test per l’uomo di Campomarino che è in buone condizioni di salute ed è stato dimesso. Così come la donna più anziana dei tre casi di Montenero di Bisaccia.

 77 invece le persone in isolamento precauzionale a domicilio, 134  in sorveglianza. 

In Molise, intanto sono arrivate anche le prime 5mila mascherine FFP2 a disposizione del personale sanitario della regione.

Sempre oggi Palazzo Vitale ha inviato una nota alle aziende che svolgono Servizio di trasporto pubblico locale, invitandole ad adottare ogni utile accorgimento diretto a contenere la diffusione del Covid-19: sanificazione straordinaria dei mezzi di trasporto, dotazione del personale viaggiante di adeguata protezione e istallazione, a bordo dei mezzi, di appositi dispenser, a disposizione dei viaggiatori, contenenti prodotti igienizzanti adatti a prevenire la diffusione del virus.

Intanto, le attività didattiche su tutto il territorio nazionale, così come in Molise, sono state sospese ed è stato emanato un nuovo decreto che prevede misure più stringenti per tutto il Paese.

“Il dato positivo – le parole del premier Conte – è che in italia la grandissima parte delle persone contagiate guariscono senza conseguenze. Ma c’è preoccupazione perchè una certa percentuale di persone necessita di un’assistenza continuata in terapia intensiva. Dobbiamo essere consapevoli che in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia, ma nessun paese al mondo, potrebbe affrontare una simile situazione di emergenza in termini di strutture, posti letto e risorse umane richieste”.

“Per questa ragione – aggiunge Conte – il ministro della Salute Speranza ha dato mandato nei giorni scorsi di aumentare del 50 per cento le unità di terapia intensiva e del 100 per cento le unità di terapia subintensiva. Dobbiamo essere consapevoli che nonostante gli sforzi non è possibile potenziare le strutture sanitarie in breve tempo. Per questo il nostro primo obiettivo deve essere il contenimento del contagio”.

Alcune importanti comunicazioni per voi

Gepostet von Giuseppe Conte am Mittwoch, 4. März 2020

IL TESTO DEL DECRETO

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesiicongressi, le riunioni, i meetinge gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario opersonale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali odi pubblica utilità; è altresì differita a data successivaal termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15marzo 2020, sono sospesii servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsipost universitariconnessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelliper i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, leattività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate pressoi ministeridell’internoe della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dallalettera d),la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attivitàdidattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricularipossono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivitàpossono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario ein ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarieassistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenientidai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza. ART. 2(Misure di informazione e prevenzione sull’interoterritorio nazionale).

ART. 2(Misure di informazione e prevenzione sull’interoterritorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attienealle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoriapreviste dall’Organizzazione Mondiale della Sanitàe applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane oaffette da patologie cronicheo con multimorbilità ovvero con statidi immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione odimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nellescuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni,sonoespostepresso gli ambienti aperti al pubblico,ovvero di maggiore affollamento e transito,le informazioni sulle misure di prevenzioneigienico sanitariedi cui all’allegato1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020,n. 1,sonomesse a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori,liquidi disinfettanti per l’igienedelle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottateopportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenzaadottanointerventi straordinari di sanificazionedei mezzi;

i) chiunque,a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto,abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblicasono definitedalle regioni con apposito provvedimento,che indicai riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramiteil numero unico dell’emergenza 112 o il numero verdeappositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base dellecomunicazioni di cui al comma 1,letterai),alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumonoinformazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti,ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria el’isolamento fiduciario, informanodettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);d)in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS,aldatore di lavoro e al medico di medicina generale o alpediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandonela data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;c)informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare alfine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera sceltae l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornitaall’avviodella procedura sanitariae allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propriastanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute,la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443del Ministero dellasalutedel22febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzioneigienico sanitariadi cui all’allegato

1.ART. 3(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competentemonitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianae sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure,fino al 3 aprile2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effettigli articoli 3 e 4 deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,e successive modificazioni.Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto,ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

Redazione

CBlive

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