Politica

Covid-19, quarantena obbligatoria per chi rientra in Molise dalle zone rossa e arancione

Ordinanza del governatore Donato Toma, in vigore fino al 3 dicembre 2020, immediatamente dopo la presentazione da parte del premier Giuseppe Conte del nuovo DPCM.

Tutti gli individui che hanno soggiornato per più di 48 ore negli ultimi 10 giorni nelle aree delle zone rosse e arancione (Puglia, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), hanno l’obbligo, una volta giunti in Molise:  di comunicare, entro due ore, tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid@asrem.org, le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e recapito telefonico); osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid@asrem.org, le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e recapito telefonico).

Tali disposizioni non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovate ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone molecolare o anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio molisano, con obbligo di inviare, alla mail di cui alla precedente lettera a), scansione del relativo referto.

È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l’indirizzo mail riportato all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di
percorrenza. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure adottate all’art. 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.

Nell’ordinanza si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1, comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione all’indirizzo mail covid@asrem.org.

Redazione

CBlive

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