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Sanità, il comitato dell’ospedale Santissimo Rosario di Venafro vince il primo round. Il Tar Molise sospende i Piani Operativi di Frattura e Rosato

La sede del Tar Molise a Campobasso
La sede del Tar Molise a Campobasso

Il Tar Molise ha accolto le richieste del Comitato Santissimo Rosario di Venafro, che tramite l’avvocato Alfredo Ricci aveva presentato ricorso, ottenendo nei giorni scorsi una sospensiva. La sentenza, adesso, è stata pubblicata sul sito del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha di fatto sospeso i Piani Operativi, messi a punto dal Governatore Paolo di Laura Frattura, in quanto commissario, e dal subcommissario Nicola Rosato. Il collegio del tribunale amministrativo entrerà nel merito nell’udienza in programma il 26 febbraio 2015.

La sentenza blocca tutte le ipotesi di riordino sanitario, per buona pace dei medici e dell’utenza molisana, spaventata dalla possibile chiusura degli ospedali di Venafro, Larino e Agnone, anche se in quest’ultimo caso il ‘Caracciolo’ ha sempre fatto leva sul nosocomio in zona montana.

Il riordino, almeno per ora, non ci sarà: non sarà possibile, in sostanza, accorpare reparti, chiuderli e nemmeno riconvertire gli ospedali in RSA (Residenze Sanitarie Assistite).

La Regione Molise, nel frattempo, non è stata con le mani in mano e durante l’ultima settimana si sono svolte le audizioni con le parti sociali. I consiglieri regionali hanno ascoltato le istanze di chi lavora negli ospedali e degli utenti, al fine di preparare un documento con il quale si possa procedere alla riforma, necessaria quanto meno per bloccare il disavanzo sanitario regionale, tutto a danno dei cittadini.

 Il dispositivo della sentenza del Tar Molise

N. 00077/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00239/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2014, proposto da:

Giovanni Vaccone, in proprio e quale rappresentante del Comitato “SS.Rosario” di Venafro (Is), rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso Tonino Mariano in Campobasso, via S. Giovanni, N. 36;

contro

Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Molise, sub-Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del disavanzo del Settore Sanitario della Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p. t., Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p. t., Ministero della Salute, in persona del Ministro p. t., Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, in persona del Ministro p. t., Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p. t., Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante p. t., Regione Molise, in persona del Presidente p. t., tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria Regionale del Molise), in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1)del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario della Regione Molise n. 21 del 4.6.2014, con cui si sono approvati i Piani Operativi 2013/2015, con particolare riferimento alle parti riguardanti (direttamente e/o indirettamente) l’Ospedale “SS. Rosario” di Venafro, unitamente alla bozza inviata il 10.12.2013 ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze;

2)dei provvedimenti (ove esistenti, di estremi non conosciuti), con cui l’A.S.Re.M. o altra delle Amministrazioni resistenti abbiano attuato o iniziato ad attuare il Programma Operativo 2013/2015, approvato con provvedimento commissariale n. 21/2014;

3)della nota della Struttura Commissariale prot. n. 32883/2014 del 5.5.2014 (mai comunicata al ricorrente), con cui si è, tra l’altro, statuito che «al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per le azioni programmate si darà disposizione all’A.S.Re.M. e alle Strutture regionali affinché avvino l’implementazione delle misure de quibus, pur nelle more della relativa approvazione ministeriale»;

4)di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi:

a) i provvedimenti del Commissario ad acta e/o del Sub-Commissario ad acta e/o, in genere, della Struttura Commissariale (comunque denominata) e/o dell’AS.Re.M. e/o della Regione Molise (ove esistenti, mai comunicati al ricorrente e da questi non conosciuti) e/o delle altre Amministrazioni resistenti nell’instaurato giudizio, con cui siano stati disposti ulteriori interventi di attuazione del Piano di rientro;

b) i verbali del Tavolo di Verifica (istituito presso i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze) datati 16.7.2013, 21.11.2013 e 19.2.2014;

c) le linee di indirizzo per la predisposizione dei Programmi Operativi 2013/2015 fornite dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze;

d) la bozza di Patto per la Salute 2013/2015 (in corso di esame da parte del Ministero della Salute e delle Regioni), unitamente al Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario della Regione Molise e relativi allegati, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale n. 367/2007 (parimenti impugnata), e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni, nonché gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Patto per la Salute del 28.9.2006 e il Nuovo Patto per la Salute del 3.12.2009, il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del Ministero della Salute 2011 (atti impugnati per quanto di ragione e di interesse);

e) l’atto aziendale A:S.Re.M. vigente (e il relativo provvedimento di approvazione, di estremi non conosciuti, atti impugnati per quanto di ragione e di interesse);

f) per quanto di ragione, i provvedimenti (ove esistenti, di estremi non conosciuti) con cui sia stato approvato o, comunque, predisposto e/o adottato il nuovo Piano sanitario regionale, nonché gli eventuali conseguenti provvedimenti attuativi, unitamente a tutti gli atti, relazioni, documenti istruttori, pareri, comunque denominati (ove esistenti, di estremi non conosciuti);

g) gli ulteriori atti di programmazione e/o di organizzazione della rete ospedaliera regionale e/o di gestione della stessa, con particolare riferimento a quelli che abbiano riguardato la “riorganizzazione” dell’Ospedale “SS. Rosario” di Venafro, unitamente a tutti gli atti, relazioni, documenti istruttori, pareri, comunque denominati, di estremi non conosciuti;

h) per quanto di ragione e di interesse, la delibera del Consiglio dei Ministri del 21.3.2013 (di nomina del Presidente della Regione Molise quale Commissario ad acta), unitamente alle precedenti deliberazioni in materia di nomina del Commissario e del Sub-Commissario ad acta, nella parte in cui (in particolare, quanto agli obiettivi posti) siano o possano considerarsi ancora vigenti ed efficaci;

nonché, per quanto occorrer possa,

dei seguenti atti, impugnati anche nel ricorso pendente innanzi all’adito T.a.r. Molise con n.r.g. 200/2011:

5)provvedimento del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 189 del 22.2.2011, concernente il riassetto organizzativo dell’attività della Medicina di Urgenza e della Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza presso il presidio ospedaliero “SS. Rosario” di Venafro;

6)provvedimento del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 190 del 22.2.2011, concernente il riassetto organizzativo dell’area della Radiodiagnostica presso i presidi ospedalieri regionali;

7)provvedimento del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 193 del 22.2.2011, concernente il riassetto organizzativo delle attività di Laboratorio Analisi;

8)decreto del Commissario ad acta n. 79 del 17.11.2010 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 30.11.2010), con cui si è istituita la R.S.A. nell’edificio precedentemente destinato a Ospedale “SS. Rosario” di Venafro;

9)decreto del Commissario ad acta n. 17 del 10.5.2010, con cui è stato approvato il programma operativo relativo all’anno 2010;

10)decreto del Commissario ad acta n. 19 del 10.5.2010, con cui è stato approvato il piano di riassetto della rete ospedaliera regionale;

11)decreto del Commissario ad acta n. 68 del 24.9.2010, con cui è stata disposta l’anticipazione degli effetti del decreto n. 19/2010 al 1° novembre 2010;

12)decreto del Commissario ad acta n. 26 del 15.6.2010, con cui sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l’approvazione dell’atto aziendale da parte dell’A.S.Re.M.;

13)decreto del Commissario ad acta n. 44 del 2.7.2010, con cui è stato approvato l’atto aziendale dell’A.S.Re.M.;

14)decreto del Commissario ad acta n. 46 del 2.7.2010, con cui sono stati approvati ulteriori obiettivi e indirizzi al direttore generale dell’A.S.Re.M.;

15)provvedimenti del Commissario ad acta e/o del Direttore Generale A.S.Re.M. (compreso quello di eventuale nomina di responsabili del procedimento) e/o della Regione Molise (ove esistenti, mai comunicati al ricorrente e da questi non conosciuti), con cui siano stati disposti ulteriori interventi di attuazione del Piano di Rientro, del Patto per la Salute del 3.12.2009, del Programma Operativo 2010 (di cui al decreto commissariale n. 17/2010), del Piano di riassetto della rete ospedaliera (di cui al decreto commissariale n. 19/2010), dell’atto aziendale A.S.Re.M. e/o di ulteriori atti di programmazione, con particolare riferimento a quelli che abbiano riguardato la “riorganizzazione” dell’Ospedale “SS. Rosario” di Venafro;

16)decreto del Commissario ad acta n. 20 del 30.6.2011, e successivi eventuali atti (di estremi non conosciuti, da qualunque amministrazione siano stati adottati) attuativi delle misure ivi statuite;

17)per quanto di ragione e di interesse, decreti del Commissario ad acta n. 71/2011, n. 80 del 26.9.2011, n. 84 del 10.10.2011, n. 94 del 7.11.2011, n. 100 del 23.11.2011, n. 104 del 7.12.2011;

18)tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le relazioni e i documenti istruttori, comunque denominati, ove esistenti, di estremi non conosciuti, relativi sia agli atti innanzi espressamente indicati sia eventuali ulteriori atti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che – impregiudicate le eccezioni di ammissibilità del gravame – i motivi del ricorso, stando a una prima delibazione, sono attendibili, atteso che i provvedimenti impugnati sono una mera riedizione degli atti già impugnati con il ricorso n. 200/2011, la cui efficacia è stata sospesa con l’ordinanza cautelare n. 124/2011 di questo T.a.r., tenuto altresì conto della questione di legittimità costituzionale della normativa di cui all’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevata da questo T.a.r. con ordinanza collegiale n. 727/2013;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti della misura cautelare, anche sotto il profilo del pregiudizio grave e irreparabile, poiché si tratta di ovviare al pericolo di chiusura dell’Ospedale “SS. Rosario” di Venafro (Is);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie e per l’effetto:

a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26 febbraio 2015.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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